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Vendita cibo da asporto Abruzzo e bar: le precisazioni sull’ordinanza da parte della Regione

Vendita cibo da asporto in Abruzzo e bar: le precisazioni sull’ordinanza da parte della Regione.
La Regione Abruzzo ha infatti fornito alcune precisazioni relative all’ordinanza n. 46 del 23.04.2020 del presidente Marsilio (leggi il testo e i dettagli dell’ordinanza QUI).

Nello specifico, la Regione ha fornito alcune delucidazioni e precisazioni relative in particolare ai bar.
Ecco, a tal proposito, i dettagli sulle “Precisazioni in merito all’Ordinanza n. 46 del 23.04.2020”:

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Dall’attenta lettura dell’Ordinanza P.G.R. n.46 del 23/04/2020 si evince “la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane”.
I BAR possano vendere per asporto? ed eventualmente cosa?

L’ordinanza n. 46/2020, nelle motivazioni che in questa sede rilevano, interviene in via esplicativa sull’art. 1, comma 1, lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
La citata Ordinanza consente alle medesime attività di cui al DPCM la possibilità di effettuare l’asporto, prevedendo, tuttavia, in aggiunta al rispetto delle norme igienico sanitarie del confezionamento e delle misure dell’allegato 5 del DPCM, le seguenti prescrizioni, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno:
– La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo.
E’ ESCLUSA QUALSIASI VENDITA AL MOMENTO, DIVERSA DALLA PRENOTAZIONE E DAL RITIRO PER APPUNTAMENTO.
Non può crearsi fuori di questi esercizi commerciali la “fila”, altrimenti perderebbe di significato la prenotazione e il ritiro per appuntamento, nonché, in radice, la prescrizione della sospensione per tali attività disposta e confermata da tutti i decreti governativi sull’emergenza sanitaria.

– E’ fatto divieto assoluto di consumo sul posto degli alimenti.

Pertanto, i bar possono effettuare l’asporto, ma il dato letterale del “cibo da asporto” o “cibi cucinati o pronti” dell’Ordinanza n. 46/2020 limita di molto l’asporto dei bar.
Pertanto, non sarà possibile ai bar vendere per asporto caffè, cappuccini o altre bevande tipiche del bar, ferma restando la possibilità di consegna a domicilio che possono sempre effettuare ai sensi dell’1, comma 1, lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020.

foto di repertorio