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Vendita cibo asporto Abruzzo, nuova ordinanza presidente Marsilio: dettagli e misure

Vendita cibo da asporto in Abruzzo, nuova ordinanza presidente Marsilio: dettagli e misure.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato oggi, giovedì 23 aprile, una nuova ordinanza che riguarda, nello specifico, il cibo da asporto e la pasta fresca, oltre a stabilire nuove disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono.

Di seguito le prescrizioni e tutti i dettagli della nuova ordinanza (n. 46 del 23 aprile 2020) del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, avente per oggetto “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo Patrono” (e, a seguire, il testo integrale dell’ordinanza):

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ORDINA
1. che dal 24 aprile p.v. e fino al 3 maggio 2020, anche nei giorni festivi, sono consentite:
– la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, fermo restando l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020; resta sospesa per i predetti esercizi ogni forma di consumo sul posto;
– l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca con orario dalle 9.00 alle 14.00; la vendita è effettuata garantendo che gli ingressi per l’acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, fermo restando l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020;
2. che il giorno 28 aprile 2020 nella Città di Spoltore possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
3. che il giorno 2 maggio 2020 nella Città di Pescina e nel Comune di Pratola Peligna possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
4. le specifiche misure restrittive previste dall’Ordinanza n.31 del 9 aprile 2020 per i territori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno efficacia fino al 3 maggio p.v.;
5. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.

L’ordinanza integrale:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione
Civile:46
– Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
– Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
– Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell’8 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;
VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all’allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;
VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione aspecifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l’emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone “2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale”.
RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di alcuni Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale generale:
– n. 26 del 07.04.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”;
– n. 27 del 07.04.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”;
– n. 29 del 8.04.2020 “Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti strumentali.” annullamento e sostituzione”;
– n. 31 del 9 aprile 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore);
– n. 35 dell’11 aprile 2020 (Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019 – Comuni “zona rossa” e modifiche dell’ordinanza n. 31 del 09.04.2020);
– n. 37 del 15.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca dell’ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di PS/DEA”;
– n. 40 del 18.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Comuni “zona rossa”. Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020”;
– n. 45 del 22.04.2020 “Misure per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica – Revoca zona rossa contrada Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l’Unità di Crisi regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO l’art. 1, comma 1, lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale, consentendo la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
CONSIDERATO che la possibilità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e per le attività artigiane, di esercitare l’attività di vendita di cibo cucinato da asporto non risulta espressamente disciplinata dalla normativa statale sull’emergenza sanitaria ma che le interpretazioni restrittive finora fornite scaturivano dal contesto delle misure di contenimento del contagio disposte, in attuazione del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020, dai D.P.C.M. 11 marzo, 22 marzo e 10 aprile 2020, e dalla dominante esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti da casa delle persone nelle prime settimane di applicazione di dette misure;
CONSIDERATO che la citata lett. aa) del D.P.C.M. 10 aprile 2020 sospende espressamente la possibilità del consumo sul posto, rispondendo a una ratio che mantiene piena attualità, alla luce dell’alto rischio di contagio legato alla vicinanza delle persone intente a mangiare;
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1, lett. z), del citato D.P.C.M. 10 aprile 2020 consente l’esercizio dell’attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e che anche i mercati esercitano la loro attività, limitatamente alla vendita di generi alimentari;
RITENUTO che la lettura combinata dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), succitate, alla luce della ratio desumibile dall’attuale contesto normativo e fattuale, possa condurre alla conclusione che per la vendita da asporto di cibi cucinati non sussiste una esigenza analoga a quella sopra indicata in relazione al consumo sul posto, una volta che venga assicurata nei confronti di tutti gli altri esercizi commerciali rimasti aperti al pubblico la sussistenza dei requisiti igienico sanitari e del mantenimento della distanza interpersonale minima e delle altre condizioni operative igienico sanitarie per il confezionamento dei cibi, l’accesso dei clienti, la consegna ad essi delle confezioni acquistate ai fini dell’asporto;
PRESO ATTO, inoltre, che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata, per effetto della permanenza a casa imposta o raccomandata dalle misure di contenimento, dell’attivazione del lavoro agile;
PRESO ATTO altresì che in tutto il periodo di sospensione dell’attività dei servizi di ristorazione le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati all’interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, hanno potuto continuare la loro attività, sia con la forma della vendita che della consegna a domicilio, senza con questo determinare conseguenze negative a carico della tutela della salute;
RITENUTO, pertanto, che una più puntuale interpretazione della portata applicativa dell’articolo 1, comma 1, lettere z) ed aa), del D.P.C.M. 10 aprile 2020, possa determinare, attraverso l’ampliamento dell’offerta di prodotti alimentari, una maggiore efficacia delle misure di contenimento;
VALUTATA l’opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantire dal consumatore al momento dell’asporto;
CONSIDERATA la necessità di garantire che la vendita per asporto sia effettuata previa ordinazione online o telefonica e non presso l’esercizio, che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano in modo dilazionato, impedendo di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario alla consegna e al pagamento della merce e nel rispetto di tutte le altre misure contenute nell’Allegato 5 citato D.P.C.M. 10.4.2020;
VISTA altresì la comunicazione dell’Associazione Pastai Abruzzesi Artigianali con email del 22 aprile 2020;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 2, comma 5, il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari”;
RITENUTO di poter consentire, in deroga all’ordinanza n. 37 del 15 aprile 2020, l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca anche nei giorni festivi con orario dalle 9.00 alle 14.00, disponendo che la vendita sia comunque effettuata garantendo che gli ingressi per l’acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta e che siano comunque garantite le misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020;
VISTA, inoltre, la nota prot. n. 3852 del 23 aprile 2020 con la quale il Sindaco della Città di Spoltore, chiede di valutare l’opportunità anche per la Città di Spoltore di lasciare aperti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nella giornata del 28 aprile p.v., segnalando come tale data sia la ricorrenza del Santo Patrono a ridosso quindi dei giorni festivi del 25 aprile (festa della Liberazione) e 26 aprile (domenica).
VISTE le note prot. n. 120466/20 del 23 aprile 2020 del Sindaco del Comune di Pratola Peligna e prot. n. 3852 del 23 aprile 2020 del Sindaco della Città di Pescina nelle quali si chiede di valutare l’opportunità, anche per il Comune di Pratola Peligna e per la Città di Pescina, di lasciare aperti gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nella giornata del 2 maggio p.v., segnalando come tale data sia la ricorrenza dei rispettivi Santi Patroni a ridosso quindi dei giorni festivi del 1° maggio (festa dei Lavoratori), 3 maggio (domenica);
CONSIDERATO che tali chiusure ravvicinate potrebbero comportare effetti pregiudizievoli per i cittadini e conseguenti rischi di assembramenti nelle giornate immediatamente precedenti e successive le dette festività;
CONSIDERATO necessario, in un’ottica di contenimento del rischio sanitario e di riduzione di un’elevata concentrazione di persone negli esercizi commerciali, consentire l’apertura, nella Città di Spoltore, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, nel giorno 28 aprile 2020;
CONSIDERATO necessario, in un’ottica di contenimento del rischio sanitario e di riduzione di un’elevata concentrazione di persone negli esercizi commerciali, consentire l’apertura, nel Comune di Pratola Peligna e nella Città di Pescina, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, nel giorno 2 maggio 2020;
VISTA l’ordinanza n.31 del 9 aprile 2020 avente ad oggetto l’adozione di specifiche misure restrittive per i territori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore;
RAVVISATA la necessità di fissare un termine di efficacia delle misure di cui all’ordinanza n. n.31 del 9 aprile 2020, anche alla luce dell’art.1, comma 1, D.L.25.03.2020 n.19 a tenore del quale “le misure di contenimento e di contrasto della diffusione del virus COVID-19 possono essere adottate su specifiche parti del territorio nazionale (…), per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020”;
per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,
ORDINA
1. che dal 24 aprile p.v. e fino al 3 maggio 2020, anche nei giorni festivi, sono consentite:
– la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane. La vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, fermo restando l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020; resta sospesa per i predetti esercizi ogni forma di consumo sul posto;
– l’attività di produzione e commercializzazione di pasta fresca con orario dalle 9.00 alle 14.00; la vendita è effettuata garantendo che gli ingressi per l’acquisto dei prodotti siano dilazionati al fine di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, fermo restando l’osservanza delle misure di cui all’Allegato 5 del DPCM 10.04.2020;
2. che il giorno 28 aprile 2020 nella Città di Spoltore possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
3. che il giorno 2 maggio 2020 nella Città di Pescina e nel Comune di Pratola Peligna possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
4. le specifiche misure restrittive previste dall’Ordinanza n.31 del 9 aprile 2020 per i territori dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno efficacia fino al 3 maggio p.v.;
5. la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.