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Orari apertura e chiusura locali Pescara, nuova ordinanza dal 13 settembre: zone e tabella

Orari di apertura e chiusura dei locali a Pescara, nuova ordinanza dal 13 settembre: zone e tabella.
Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, nella giornata di sabato 11 settembre ha firmato una nuova ordinanza che disciplina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici nella città adriatica a partire da lunedì 13 settembre 2021. 

L’ordinanza in questione (n. 119 del 11/09/2021) è valida dal 13 al 19 settembre 2021, e ha per oggetto “DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO 13 – 19 SETTEMBRE 2021”.
Come specificato dal Comune di Pescara in una nota, l’ordinanza firmata dal sindaco Masci:

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mira a contemperare il diritto al riposo notturno dei cittadini con le esigenze di imprese quali pub, ristoranti e bar, oltre che a favorire l’adozione di comportamenti idonei a prevenire la ripresa del contagio da Covid 19. Nello specifico dei livelli sonori, nell’ordinanza si fa riferimento a quanto certificato dalla relazione fonometrica effettuata dall’Arta Abruzzo e trasmessa all’amministrazione comunale.

Nell’ordinanza, come avvenuto anche in precedenza, il territorio della città adriatica è stato suddiviso in aree specifiche (piazza Muzii e zone limitrofe, centro storico e “altre zone della città”). 
Di seguito il testo dell’ordinanza con i relativi dettagli su orari e zone:

ORDINA

1) a far data dal giorno 13 settembre e sino al giorno 19 settembre 2021, i pubblici esercizi,
autorizzati all’apertura sulla base di disposizioni nazionali e/o regionali, possono rimanere
aperti all’interno delle seguenti fasce orarie:

2) non sono tenute al rispetto dei suddetti limiti orari le attività artigianali (a titolo
esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attività di commercio
al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante).
Alle suddette attività è consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le
fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.

3) È fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento, ivi
incluse le attività artigianali in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande e le
attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante)
che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle
misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla
normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di
presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
 di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri
mezzi idonei di informazione;
di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e
delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative
operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
 che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di
somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la
chiusura;
 di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti
all’esterno dei locali;
 è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.

AVVISA CHE

 l’inosservanza degli obblighi di cui ai punti 1) e 2) è punita ai sensi delle disposizioni
dell’art. 63 della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018, n. 23 recante “Testo unico in
materia di commercio” secondo cui “Per ogni … violazione delle disposizioni degli articoli
53, 59 e 60 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
millecinquecento/00 a euro diecimila/00”;
 l’inosservanza degli obblighi di cui al punto 3) è punita, impregiudicata la rilevanza penale per
fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra €. 25,00 ed €.
500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed
altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell’art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000;
 l’inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle
relative norme di settore.

INFORMA CHE

 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a
questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure
il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
 la Polizia Municipale è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.