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Divieto botti Pescara, l’ordinanza: i giorni e le multe previste

Divieto di scoppio petardi e botti a Pescara: questo, in estrema sintesi, il contenuto di un’apposita ordinanza firmata dal sindaco della città adriatica, Carlo Masci. 
L’ordinanza in questione è valida fino all’8 gennaio 2023 compreso. 

Di seguito il testo dell’ordinanza sindacale N° 171 del 27/12/2022:

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O R D I N A

[…] dalla data odierna fino al 8 gennaio 2023, il divieto:
1. di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico
in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o
interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. dell’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di
cui all’art. 57 TULPS;
3. dell’utilizzo di giochi pirotecnici, anche di libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le
istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. n. 58/2010;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.lgs. n.
58/2010, (con particolare riferimento all’art. 5 che definisce vincoli per la vendita ai minori), e il loro
uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e
vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e
controllarne l’uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e
simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi
per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul
rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali
determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

 che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo
della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del
provvedimento medesimo.