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Presenza pubblico eventi sportivi Abruzzo, ordinanza presidente Regione: testo, misure e allegati

Presenza del pubblico agli eventi sportivi in Abruzzo, l’ordinanza del presidente Regione: testo, misure, divieti e allegati.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nella giornata di mercoledì 23 settembre, ha firmato un’apposita ordinanza che consente la riapertura al pubblico degli eventi sportivi, specificando le modalità per la presenza delle persone, il numero massimo consentito, e tutte le misure e i divieti previsti.

Di seguito il testo dell’ordinanza del presidente della giunta regionale dell’Abruzzo (ordinanza n. 87 del 23.09.2020), avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Integrazione e parziale modifica Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 78 dell’11 agosto 2020. Modalità di presenza del pubblico durante gli eventi sportivi” e, a seguire, i link con i relativi allegati:

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ORDINA

1. che dal 24 Settembre 2020 è autorizzata la presenza di pubblico durante lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’Ordinanza n.78 dell’11.8.2020 nonché dalle seguenti specifiche disposizioni che, ove diversamente previsto rispetto a quanto contenuto in quest’ultima, la integrano e la modificano:
a) la presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento;
b) ogni spettatore ha l’obbligo di occupare, per l’intera durata della competizione o dell’evento, esclusivamente il posto a sedere specificatamente assegnatogli, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto;
c) tra ogni spettatore seduto – a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti – va assicurata, a carico del soggetto gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti;
d) fermo l’obbligo di distanziamento di cui al punto precedente, la capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto e a quelli al chiuso, rispettivamente nel numero di 1000 e di 700 persone. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dal soggetto gestore dell’impianto in base alla capienza degli spazi disponibili, in modo che sia assicurato il distanziamento interpersonale di cui alla precedente
lettera c) ed evitato l’affollamento nelle fasi di accesso/deflusso all’impianto;
e) gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell’evento, se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso;
f) deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi organizzativi e partecipativi (es.sistema di prenotazione, pagamento biglietti, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) per evitare prevedibili assembramenti e consentire comunque la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta dai responsabili per 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare il tracciamento dei contatti a richiesta delle autorità competenti;
g) il soggetto gestore deve attivare sufficienti varchi per l’accesso del pubblico all’impianto, così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti d’ingresso;
h) è vietato introdurre all’interno degli impianti striscioni, bandiere o altro materiale;
i) il soggetto gestore deve attivare un apposito servizio con personale dedicato all’assistenza al pubblico ed al controllo del rispetto delle misure comportamentali nell’ambito dell’impianto;
j) è obbligatorio, in particolare, lo scaglionamento, a gruppi, degli spettatori nelle fasi di accesso alla competizione o evento sportivo e di deflusso al termine della stesso, tramite un programma definito, coordinato dal personale dedicato all’assistenza al pubblico;
k) il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. L’attività svolta e le misure adottate devono essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore della competizione o dell’evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti;
l) i soggetti gestori, in caso prevedano il superamento del limite massimo di 1000 spettatori negli impianti all’aperto e di 700 spettatori negli impianti al chiuso, sono tenuti a redigere un “Piano Operativo – Emergenza COVID-19” contenente adeguati dettagli sulla scelta operata e sulle relative soluzioni tecniche e gestionali che verranno adottate, qualora detto Piano sia approvato dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo che si avvarrà, in tale attività, del parere del Gruppo Tecnico Scientifico Regionale di cui alla DGR 139/2020;
m) resta comunque in capo al gestore dell’impianto la responsabilità circa l’eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nella presente ordinanza, nell’ordinanza n.78/2020 e nei vigenti DPCM e protocolli relativi all’emergenza sanitaria da COVID-19;

2. di prendere atto dell’Allegato 1) “Piano Operativo gestionale – Emergenza COVID-19”, che forma parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, redatto dal professionista incaricato dalla S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e relativo alle gare del CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C e GARE AMICHEVOLI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 che si svolgeranno presso lo STADIO “G. BONOLIS” di TERAMO, ferma rimanendo la responsabilità della S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. in qualità di soggetto gestore dell’impianto de quo per gli eventi indicati nel Piano medesimo;

3. che la presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria;

4. che la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale;

5. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato 1 – Piantina posti tribuna – distinti dello stadio Bonolis di Teramo

Allegato 2 – Piano di gestione dell’evento

Allegato 3 – Cartellonistica informativa anticontagio

Nota di trasmissione dal Teramo calcio

Parere GTSR e dipartimento sanità

Piano operativo gestionale stadio Bonolis di Teramo

Di seguito un video esplicativo sulle misure adottate nell’ordinanza diffuso dalla Regione Abruzzo: