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Zona Rossa Abruzzo prorogata per i comuni interessati: nuova ordinanza

Zona Rossa in Abruzzo prorogata per i comuni interessati: nuova ordinanza del presidente della Regione. Il governatore Marco Marsilio nella giornata di ieri, giovedì 2 aprile, ha firmato una nuova ordinanza che proroga le misure restrittive per il contenimento del Coronavirus per i comuni della cosiddetta “zona rossa” fino al 13 aprile prossimo, stessa data nella quale sono state prorogate le misure anti Covid-19 nell’ultimo Decreto del presidente del Consiglio (per il testo completo del Dpcm dell’1 aprile con tutte le misure clicca su QUESTO LINK).

Questo l’elenco dei comuni dell’Abruzzo inseriti nella cosiddetta “zona rossa” (i centri interessati fanno parte delle province di Teramo, Pescara e Chieti):

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  • Castilenti,
  • Castiglione Messer Raimondo,
  • Bisenti,
  • Arsita,
  • Montefino,
  • Elice,
  • Civitella Casanova,
  • Farindola,
  • Montebello di Bertona,
  • Penne,
  • Picciano,
  • Villa Caldari (frazione di Ortona).

Di seguito il testo dell’ordinanza n. 21 del 2 aprile 2020 del presidente della giunta regionale dell’Abruzzo sulla proroga delle misure per la zona rossa:

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, l’efficacia delle misure restrittive di cui alle proprie ordinanze n. 15 del 25 marzo 2020, n. 17 del 27 marzo 2020 e n. 18 del 29 marzo 2020, è prorogata al 13 aprile 2020 per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Picciano e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona.

2. Gli spostamenti delle persone fisiche tra i Comuni “zona rossa” delle province di Pescara e di Teramo, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e assoluta urgenza o per motivi di salute, sono consentiti – ove si realizzino interamente nell’ambito dei territori di detti comuni – previa esclusiva esibizione del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell’Interno.

3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.