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Obbligo mascherine Francavilla su lungomare e ciclopedonale: ordinanza, misure e multe previste

Obbligo mascherine Francavilla su lungomare e ciclopedonale: ordinanza, misure e multe previste.
Il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, ha firmato un’apposita ordinanza che dispone, tra l’altro, l’utilizzo delle mascherine in alcune zone della città adriatica in provincia di Chieti, e altre misure e prescrizioni.

L’ordinanza è valida dal 9 al 17 maggio 2020 e come specificato, per chi viola le prescrizioni in essa contenute (ove il fatto non costituisca reato più grave) sono previste multe da 25 a 250 euro.
Di seguito la parte relativa alle prescrizioni dell’ordinanza odierna (n. 4 del 8/5/2020) e, più in basso, il testo completo dell’ordinanza:

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ORDINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza;

2. di rendere obbligatorio per chiunque, sulla Pista Ciclopedonale Nord, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti,
l’utilizzo delle mascherine;

3. che l’utilizzo delle mascherine di cui al precedente punto 2) si intende obbligatorio per chiunque transiti sulla Pista Ciclopedonale Nord, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti a piedi, in bicicletta, con qualsiasi altro mezzo di trasporto il cui transito è consentito in dette aree nonché per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, pratichino attività motoria e/o sportiva di ogni genere sulla Pista Ciclopedonale Nord, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti;

4. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto assoluto divieto di uscire dal proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e contattando il proprio medico curante;

5. chiunque violi la presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato più grave, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00;

6. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e di far rispettare la presente Ordinanza;

7. la presente Ordinanza resterà in vigore dal 9 maggio 2020 al 17 maggio 2020;

8. la presente Ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Abruzzo ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

Ordinanza N. 4 del 08/05/2020:

PROPOSTA N.ro 19 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA
OGGETTO: OBBLIGO UTILIZZO MASCHERINE SULLA CICLOPEDONALE NORD, SUL LUNGOMARE ALDO MORO E SULLA PASSERELLA IN LEGNO TRA LUNGOMARE ALDO MORO E ROTONDA MICHETTI

IL SINDACO
Premesso che:
* con atto del 30 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del 01.02.2020), il Ministro della Salute
ha promulgato l’Ordinanza avente ad oggetto: “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus
(2019-nCoV)”;
* con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n. 26 del
01.02.2020) è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n. 45 del 23.02.2020),
convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13 (GU 09.03.2020, n. 61);
Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 avente ad
oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19” (GU
Serie Generale n. 52 del 01.03.2020);
Preso atto del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 (GU n. 53 del 02.03.2020) avente ad oggetto:
“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da CoVid-19”;
Visti:
* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 55
del 04.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
* il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 59
del 08.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio
2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Tenuto conto che, in attuazione del citato DPCM del 08.03.2020, il Ministro dell’Interno ha
emanato la Direttiva n. 14606 del 08.03.2020 destinata ai Prefetti per l’attuazione dei controlli nelle
“aree a contenimento rafforzato”;
Preso atto altresì del Decreto Legge 9 marzo 2020, n. 14 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020)
avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in
relazione all’emergenza CoVid-19”;
Visti:
* il DPCM del 09.03.2020 (GU Serie Generale n. 62 del 09.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
* il DPCM dell’11 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 64 dell’11.03.2020) avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n. 73 del 20.03.2020);
Visti:
* il DPCM 22 marzo 2020 (GU Serie Generale n. 76 del 22.03.2020) avente ad oggetto: “Ulteriori
disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
* il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da CoVid-19” (GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020);
Preso atto della circolare del Ministro della Salute prot. n. 0007942/27/03/2020-DGPROGS-MDSP
del 27.03.2020 avente ad oggetto: “Raccomandazioni per la gestione dei pazienti immunodepressi
residenti nel nostro Paese in corso di emergenza da COVID-19” che nelle linee guida di carattere
generale al punto 1b) stabilisce che “per tutti i pazienti, non esistendo al momento vaccini o farmaci
antivirali specifici per l’infezione da SARS-CoV-2 si raccomandano le seguenti norme igieniche”
tra le quali “indossare la mascherina (di comune uso, quali quelle chirurgiche) fuori dal domicilio,
in particolare quando si rendano necessarie visite in ospedale per visite, esami e/o trattamenti”;
Viste:
* l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 630 del 3 febbraio 2020
(GU n. 32 del 08/02/2020) avente ad oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
* l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29 marzo 2020
in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e la successiva prima nota di indirizzo
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) prot. n. 30/VSG/SD del 30 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 88
del 02.04.2020);
Visti altresì:
* il DPCM del 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);
* il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.
108 del 27 aprile 2020);
Vista l’OCDPC n. 669 del 24 aprile 2020 – “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
Viste:
* l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 46 del 23 aprile 2020 avente ad
oggetto “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca”;
*l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 37 del 15 aprile 2020 avente ad
oggetto “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima
necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020”;
*l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 36 del 13 aprile 2020 avente ad
oggetto “Nuove misure ambientali e demaniali”;
* l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 29 dell’8 aprile 2020 avente ad
oggetto “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus
COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo”;
Vista l’Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 del Commissario straordinario per l’emergenza
epidemiologica Covid-19 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Prezzi
massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali”;
Preso atto altresì delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale in materia di trasporto
pubblico locale ed, in particolare, degli atti n. 6 del 13 marzo 2020, n. 8 del 17 marzo 2020, n. 14
del 24 marzo 2020 e n. 49 del 26 aprile 2020;
Preso atto altresì delle seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell’Abruzzo:
* n. 50 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di
toelettatura animali da compagnia, attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e
addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per
attività di ristorazione con servizio Drive, ‘seconde case’, spostamenti e cimiteri”;
* n. 52 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di
disciplina dell’attività sportiva individuale”;
* n. 54 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Norme per il rientro di
corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di
persone all’aperto – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
in materia di igiene e sanità pubblica”;
* n. 56 del 06 maggio 2020 avente ad oggetto: “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Disposizioni per esercizi
commerciali, attività artigiane, mercati, acconciatori, estetisti, tatuatori/piercer e centri benessere,
manutenzione camper”;
* n. 57 del 06 maggio 2020 avente ad oggetto: “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di
caccia di selezione, raccolta di funghi e tartufi”;
Tenuto conto che:
* con Decreto n. 4 del 09.03.2020, il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare ha attivato il
Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per far fronte all’emergenza da COVID-19 sul territorio
comunale;
* con Decreto n. 5 del 12.03.2020, il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare ha attivato la
Croce Rossa Italiana quale parte integrante, sostanziale ed attiva del predetto C.O.C.;
* con Decreto n. 7 del 23.03.2020, al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia infettiva
denominata Coronavirus Covid-19 e fronteggiare al meglio qualsivoglia tipologia di intervento a
difesa della popolazione, il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare ha esteso l’attivazione e
l’apertura del C.O.C. al Sabato e alla Domenica;
* con Decreto n. 8 del 25.03.2020, preso atto del crescente numero di casi positivi al Coronavirus
Covid-19 che si stanno verificando sul territorio comunale così come comunicato al C.O.C. dalla
Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti, il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare
ha esteso l’attivazione e l’apertura del Centro Operativo Comunale anche ai pomeriggi dei giorni di
Lunedì, Mercoledì e Venerdì;
* con Decreto n. 10 del 14 aprile 2020 il Sindaco del Comune di Francavilla al Mare ha rimodulato
l’orario di attivazione e apertura del Centro Operativo Comunale;
Preso atto che sulle aree ciclopedonali della città di Francavilla al Mare, ed in particolare sulla
Pista Ciclopedonale nord, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno che collega il
Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti, si potrebbe registrare un notevole afflusso di gente
che renderebbe problematico il rispetto delle distanze interpersonali con potenziali rischi per la
sanità e l’incolumità pubblica;
Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 del
18.08.2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 50, comma 5 che individua il Sindaco quale massima
autorità sanitaria all’interno del territorio comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Ordinanza;
2. di rendere obbligatorio per chiunque, sulla Pista Ciclopedonale Nord, sul Lungomare Aldo
Moro e sulla passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti,
l’utilizzo delle mascherine;
3. che l’utilizzo delle mascherine di cui al precedente punto 2) si intende obbligatorio per
chiunque transiti sulla Pista Ciclopedonale Nord, sul Lungomare Aldo Moro e sulla
passerella in legno che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti a piedi, in
bicicletta, con qualsiasi altro mezzo di trasporto il cui transito è consentito in dette aree
nonché per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, pratichino attività motoria e/o sportiva di ogni
genere sulla Pista Ciclopedonale Nord, sul Lungomare Aldo Moro e sulla passerella in legno
che collega il Lungomare Aldo Moro alla Rotonda Michetti;
4. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fatto assoluto divieto di uscire dal proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali
e contattando il proprio medico curante;
5. chiunque violi la presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato più grave, è punito
con il pagamento di una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 250,00;
6. la Polizia Locale è incaricata della vigilanza e di far rispettare la presente Ordinanza;
7. la presente Ordinanza resterà in vigore dal 9 maggio 2020 al 17 maggio 2020;
8. la presente Ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni
dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Abruzzo ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs.
n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima pubblicazione;
DISPONE
che copia della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza e per i rispettivi
adempimenti, venga notificata a:
1. Comando di Polizia Locale del Comune di Francavilla al Mare;
2. Prefettura di Chieti;
3. Questura di Chieti;
4. Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare;
5. Comando Provinciale Carabinieri di Chieti;
6. Comando Provinciale Guardia di Finanza di Chieti;
7. Capitaneria di Porto di Ortona;
8. Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare;
9. Regione Abruzzo Dipartimento di Protezione Civile;
10. Dirigente Settore III del Comune di Francavilla al Mare;
11. Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
E venga pubblicata, per opportuna conoscenza, sull’Albo Pretorio del Comune di Francavilla
al Mare e sul sito Internet istituzionale dell’Ente www.comune.francavilla.ch.it