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Animali, spostamenti, attività motoria e pesca Abruzzo, nuova ordinanza presidente Regione: tutte le misure

Animali, spostamenti, attività motoria e pesca Abruzzo, nuova ordinanza presidente Regione: tutte le misure.

AGGIORNAMENTO: Nuova ordinanza con modifiche, precisazioni e altre misure del presidente Marsilio (ordinanza n. 52). Leggi il testo su QUESTO LINK

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Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato oggi, giovedì 30 aprile, una nuova ordinanza che regola alcune attività sul territorio regionale, con nuove misure e prescrizioni per lo svolgimento e la ripresa della relativa attività.

L’ordinanza riguarda e disciplina diversi ambiti, tra i quali la toelettatura degli animali da compagnia, le passeggiate a cavallo, attività motoria, corsa e utilizzo della bici, pesca, asporto, seconde case, e spostamenti.
Per ognuno degli ambiti citati la nuova ordinanza del presidente della Regione Abruzzo ha disposto delle prescrizioni e misure (l’ordinanza è valida fino al 17 maggio prossimo, salvo nuovo provvedimento).

Di seguito le disposizioni dell’ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 del governatore Marsilio, avente per oggetto “Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all’aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, “seconde case”, spostamenti e cimiteri”:

ORDINA

1. che è consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, nel proprio comune di residenza o nel comune più vicino qualora non sia presente tale attività, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale — toelettatura — ritiro animale”, garantendo il distanziamento sociale;

2. che è consentito svolgere all’interno del comune di residenza o abituale domicilio, o di comune limitrofo, passeggiate a cavallo all’aria aperta esercitate individualmente;

3. che è consentito svolgere le seguenti attività motorie e attività all’aria aperta, corsa e utilizzo della bicicletta, dalle ore 6.00 alle ore 20.00, esclusivamente in modalità individuale, nell’ambito del proprio comune di residenza;

4. che è consentito lo spostamento all’interno della provincia di residenza per lo svolgimento, in forma amatoriale, di attività di pesca lungo i corsi d’acqua e i laghi della regione Abruzzo e la pesca ricreativa in mare, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal citato DPCM 10 aprile 2020 e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19, alle seguenti condizioni:
a. svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;
b. con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in acque interne o in mare;
c. nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa;

5. che le attività di cui ai precedenti punti 2. e 4. possono essere svolte dalle ore 6.00 alle ore 20.00 nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente;

6. che è consentito l’allenamento e addestramento dei cavalli, da svolgersi in maniera individuale da parte dei proprietari degli animali presso i maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Abruzzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale;

7. che è consentito all’interno del territorio della regione Abruzzo l’allenamento e addestramento cani in aree autorizzate, senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento sociale e della normativa vigente, e comunque in totale sicurezza;

8. che le disposizioni di cui alla lett. b) del punto 1. dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali”, cosi come interpretate al punto 7. dell’OPGR n. 37 del 15.04.2020, si applicano anche agli interventi per lo svolgimento in forma amatoriale del taglio del bosco per ricavare legna da ardere per il proprio nucleo familiare, in quanto attività normalmente svolte nella stagionalità in atto e dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento e dettate da esigenze di sostentamento familiare, nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni:
a. garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell’attività e l’utilizzo di mascherine;
b. evitando l’uso promiscuo di attrezzature, avendo a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani e proteggendo le mani nell’esecuzione delle operazioni con appositi DPI;
c. lo spostamento 6 consentito all’intemo del comune di residenza o di comune limitrofo ad un massimo di due componenti del medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si 6 partiti;
d. il completamento degli interventi di manutenzione e taglio dei boschi avvenga nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle prescrizioni di massima e Polizia Forestale vigenti per provincia;

9. che è consentito l’asporto, anche nei giorni festivi, in quelle attività di ristorazione per le quali sia prevista l’ordinazione e la consegna al cliente direttamente dal veicolo (servizio Drive). Resta sospesa ogni forma di consumo  sul posto di alimenti e bevande;

10. che è consentito ai residenti nella Regione Abruzzo lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell’immobile. E obbligatorio il rientro in giornata presso l’abitazione abituale. Sono fatte salve tutte le prescrizioni previste dal legislatore nazionale e regionale relativamente alle “seconde case”;

11. che sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore;

12. che gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, a condizione che il passeggero sia residente con il guidatore;

13. che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale;

14. che l’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento;

15. la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti e al Dipartimento Protezione Civile regionale.