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Ordinanza presidente Marsilio n. 6 del 10 febbraio 2021: testo e misure

Il testo della nuova ordinanza del presidente Marsilio di mercoledì 10 febbraio, che dispone nuove misure e prescrizioni per alcuni Comuni abruzzesi per contrastare la diffusione del Covid.
Come annunciato dalla regione nella serata di mercoledì (leggi i dettagli su QUESTO LINK), il governatore della Regione Abruzzo ha formato una nuova ordinanza (n. 6 del 10 febbraio 2021), e che dispone nuove restrizioni per i comuni di Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare e Spoltore.

Di seguito il testo dell’ordinanza del presidente della giunta regionale n.6 del 10 febbraio 2021, avente per oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della leggere 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive.”:

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ORDINA

1. l’applicazione, per il termine di 14 giorni decorrenti dalla data della presente Ordinanza, ovvero sino a diverso provvedimento, delle seguenti misure restrittive per i Comuni di PESCARA, SPOLTORE, FRANCAVILLA AL MARE, MONTESILVANO:
a) divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
b) divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali;
c) rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali;

2. per i Comuni di GESSOPALENA, TORREVECCHIA TEATINA, CARSOLI, PIANELLA, BUCCHIANICO, GIULIANOVA, la sottoposizione a monitoraggio intensivo, dando mandato alle AASSLL territorialmente competenti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale;

3. la conferma del monitoraggio intensivo per il Comune di CHIETI, siccome previsto dalla OPGR n.3/2021;

4. Che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge – sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

5. Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha
valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.