[Cronaca]

Zona Rossa, divieti, didattica a distanza e misure in Abruzzo: testo ordinanza 5 febbraio 2021

Zona Rossa, divieti, didattica a distanza e misure in Abruzzo: il testo dell’ordinanza 3 del 5 febbraio 2021. Come annunciato nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 febbraio, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un’apposita ordinanza che istituisce la zona rossa in tre comuni (tra i quali San Giovanni Teatino, guarda su QUESTO LINK, e Tocco da Casauria, leggi su QUESTO LINK), oltre a ulteriori misure per contrastare la diffusione del Covid.

Di seguito il testo dell’ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2021 del presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, avente per oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive”:

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ORDINA

1) l’applicazione, dalla data del 6 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021 , ovvero sino a diverso provvedimento, delle misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 ai comuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH);

2) la sottoposizione a stretto monitoraggio dei comuni di Chieti e Francavilla al Mare, dando mandato alla ASL Lanciano Vasto Chieti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale;

3) divieto di aggregazione nelle piazze e nei centri storici , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1) ovvero sino a diverso provvedimento;

4) il rigoroso rispetto delle distanze sia all’interno delle strutture pubbliche che in quelle private, con implementazione delle attività di controllo correlate;

5) il contingentamento degli ingressi in tutti i locali commerciali , su tutto il territorio regionale, per la periodicità di cui al punto 1);

6) l’applicazione estensiva delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 31.01.2021 in ordine alla riammissione in comunità ed alla donazione di sangue, decorsi i 14 giorni dall’inizio del periodo di quarantena;

7) l’attivazione della didattica a distanza per 14 giorni , con decorrenza dal 08.02.2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;

8) che alle misure di cui al punto 1 siano ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l’obbligo di esibizione di apposito modello di autodichiarazione:
a) sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale sanitario e quello deputato ai servizi alla persona, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell’esercizio delle proprie funzioni;
b) sono consentiti l’ingresso e l’uscita ai e dai Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
c) sono consentiti l’ingresso e il transito per e nei Comuni di Tocco da Casauria, Atessa e San Giovanni Teatino al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento di servizi essenziali, previa esibizione da parte di quest’ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
d) in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’ingresso ai Comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
e) nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l’uscita dai comuni di cui al punto 1 è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all’urgenza e indifferibilità dell’impiego;

9) Che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge -sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, al Sindaco del Comune interessato, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

10) Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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