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Sport di contatto e di squadra Abruzzo, ordinanza presidente Marsilio: linee guida e dettagli

Sport di contatto e di squadra in Abruzzo, ordinanza presidente Marsilio: linee guida e dettagli.
Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nella giornata di martedì 11 agosto 2020 ha firmato un’ordinanza che riguarda le linee guida per gli sport di contatto e di squadra e per gli eventi e competizioni sportive.

L’ordinanza in questione (n. 78 del 11-08-2020), ha come oggetto

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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 – Linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive; Modifiche o integrazioni all’allegato all’ordinanza n. 74/2020; Disposizioni relative alla legge regionale n. 77/2000.

L’ordinanza è visualizzabile e scaricabile cliccando QUI, mentre di seguito sono visualizzabili l’allegato 1 e l’allegato 2 all’ordinanza n. 78 del 11-08-2020

Questo l’Allegato 1 dell’ordinanza:

LINEE GUIDA PER LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI SPORT DI CONTATTO E DI
SQUADRA E DEGLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Riferimento normativo

Il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con L. 74 del 14.07.2020, all’art.1, comma 14 consente lo
svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee
guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Il comma 16 dello stesso art. 1 stabilisce che “in relazione
all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto
del Ministro della salute e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando
contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto
a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2;
L’intervenuto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, all’art. 1, comma 6, lettera
h) prevede espressamente che: “è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e
Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con
l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli
o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.
In considerazione che le Regioni, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 1, comma 14 del decretolegge n. 33 del 2020, possono adottare protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, viene raccomandata nella regione Abruzzo, sulla base
di precedenti esperienze regionali, l’adozione delle Linee di indirizzo per gli sport di contatto e di squadra
approvate all’unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25.6.2020, che
si allegano come parte integrante e sostanziale del presente documento.
Si specifica, altresì, che per lo svolgimento degli sport di contatto e di squadra necessita preventivamente
l’accertamento della compatibilità tra l’attività da autorizzare e la situazione epidemiologica della singola
regione, accertamento che si intende avvenuto in conseguenza della discussione intercorsa con le istituzioni
di cui alla lett. g) dell’art.1 del DPCM 11.6.2020, sulle linee di indirizzo elaborate dal gruppo di lavoro della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e tenuto conto comunque della possibilità di deroga alle
disposizioni del DPCM ammessa dall’art. 1, commi 14 e 16, D.L. 33/20.

Monitoraggio fase 2

La valutazione dell’andamento epidemiologico nel territorio abruzzese, come già accertato dai competenti
organi di controllo nazionali e della Regione, presenta un TR (indice di trasmissibilità) pari a 0,82 nel Report
settimanale n.12, relativo alla settimana 27 luglio – 2 agosto 2020.
In tutte le regioni sono stati diagnosticati nuovi casi nella settimana di monitoraggio e tale riscontro è in gran
parte dovuto all’intensa attività di screening e indagine dei casi. Ne consegue che è essenziale mantenere
elevata l’attenzione e continuare a rafforzare le attività di contact tracing in modo da identificare
precocemente tutti i focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia, anche attraverso
un’elevata consapevolezza della popolazione generale.

Ambito d’applicazione

Le presenti Linee guida sono rivolte prioritariamente alle Organizzazioni sportive.
Per organizzazione sportiva si intende, come da Linee Guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente
di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90
della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c)
del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000)
ovvero, in assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti
organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano
attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri
danza, ecc…,). Inoltre, sono incluse le tipologie dei Centri e Circoli Sportivi, pubblici e privati, tra cui quelli
identificati con Codice ATECO 93.11.30 afferente alla “Gestione Impianti Sportivi Polivalenti”.

PROPOSTE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER LA RIPRESA DEGLI
SPORT DI CONTATTO E SQUADRA.

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento
dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la
ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dal 26.06.2020. Per la declinazione rispetto alle specificità
di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni. Tali misure
potranno essere rimodulate in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico.
– L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in
assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per
un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la
temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
– Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti,
staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno
21 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide
quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito
riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
– adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
– corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti;
starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
– mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività
fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività
fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
– regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici,
attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
– tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche
qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di
permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza
delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato
alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente
possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente
le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo,
dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe
superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata
l’estrattore d’aria.

Procedure per l’ingresso alle strutture sportive nel corso di allenamenti o alle manifestazioni sportive
autorizzate.

In linea con le indicazioni del DPCM 7 agosto 2020, si evidenzia che la realtà epidemiologica, produttiva,
sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da
SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire
significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva, il CTS nazionale individua il proprio compito specifico nella espressione di
raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi
proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed
operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell’art.1, comma 6, lettera e), le seguenti
misure:
• Il numero massimo di partecipanti all’evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base
alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento
interpersonale, con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di
persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione
delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l’entrata e per
l’uscita.
• Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita
segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e
promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
In aggiunta, Per l’accesso all’interno delle strutture sportive:
• Deve essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E’ necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più
punti delle aree e promuoverne l’utilizzo frequente.
• Garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1
metro sia frontalmente che lateralmente.
• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni
attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai
servizi igienici e alle parti comuni.
In casi particolari, in deroga ai termini temporali previsti dall’art.1, comma 6, lettera e) può essere autorizzata
su singoli eventi sportivi la partecipazione al pubblico ad eventi sportivi di minore entità, incluse le sessioni
di allenamento, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200
spettatori per impianti sportivi al chiuso.

Questo l’Allegato 2 dell’ordinanza:

MODIFICHE/INTEGRAZIONI AI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DI CUI ALL’ALLEGATO ALL’ORDINANZA N. 74/2020 A SEGUITO DEL D.P.C.M. 14 LUGLIO 2020 “#ABRUZZOSICURA”

Sezione 1
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di ristorazione e bar

Al paragrafo 2, aggiungere i seguenti periodi: “Negli esercizi che dispongono di posti a sedere, bisogna privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di quattordici giorni. In tali attività, non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
I clienti devono indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo”.
Al paragrafo 5, aggiungere il seguente ultimo punto elenco: “Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare,
o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere.”.
Al paragrafo 6, aggiungere il seguente ultimo punto elenco: “La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto, afferisce alla responsabilità individuale.”.

Sezione 3
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

All’ultimo elenco del paragrafo 5, aggiungere il seguente ultimo punto elenco “Favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde”.

Sezione 4
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere

Al paragrafo 3, aggiungere i seguenti ultimi periodi: “Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo
di quattordici giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza.
In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).”.
Al paragrafo 4, aggiungere il seguente ultimo periodo: “Bisogna mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (ad esempio, piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.”.
Al paragrafo 9, aggiungere il seguente ultimo periodo: “Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).”.

Sezione 5
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici

Al paragrafo 3, aggiungere i seguenti ultimi periodi: “Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di quattordici giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza.
In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).”.
Al paragrafo 9, aggiungere il seguente ultimo periodo: “I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (ad esempio, tende, roulotte, camper, etc.) devono essere posizionati all’interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a tre metri tra i due ingressi delle unità abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovrà essere mantenuto anche nel caso di utilizzo
di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio). Si deve raccomandare agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.”.

Sezione 11
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer (servizi alla persona)

Al paragrafo 2, aggiungere i seguenti ultimi periodi: “L’operatore ed il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
In particolare, per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.”.
Al paragrafo 11, aggiungere i seguenti ultimi punti elenco: “Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Può essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (ad esempio, schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno un metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.”.

Sezione 16
Protocollo di sicurezza per le attività sportive e motorie

Al paragrafo 3, aggiungere il seguente ultimo periodo: “Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di
mare, ove previsto, si deve mantenere la concentrazione di disinfettante nell’acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell’acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.”.

Sezione 17
Protocollo di sicurezza per gli uffici aperti al pubblico

Al paragrafo 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Infine, bisogna favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, deve essere aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici deve essere mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.”.

Sezione 18
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura

Al paragrafo 2, sostituire il terz’ultimo punto elenco del primo elenco contenuto in tale paragrafo con il seguente: “Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.”.

Sezione 24
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività di sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti

Al paragrafo 2, sostituire il nono ed il decimo punto elenco con il seguente: “I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l’altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto,
garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di un metro, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.”.

Sezione 26
Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività dei circoli culturali e ricreativi

Al paragrafo 2, sostituire il quarto punto elenco con il seguente: “privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all’uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non
sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali, ad esempio, le carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.”.
Al paragrafo 2, è aggiunto il seguente ultimo punto elenco: “è consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.”.
Al paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti punti elenco:
 il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l’attività non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
 per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l’operatore e l’attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l’operatore deve indossare anche i guanti;
 gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti;
 l’entrata e l’uscita dal palco deve avvenire indossando la mascherina, che può essere tolta durante l’esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, ed in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall’accesso (in fase di uscita dal palco, si
 procederà con l’ordine inverso);
 i Professori d’orchestra devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d’orchestra, la distanza minima con la prima fila dell’orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
 per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante;
 i componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.