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Saldi estivi 2020 Abruzzo, data di inizio posticipata: ecco quando partiranno

Saldi estivi 2020 Abruzzo, data di inizio posticipata: ecco quando partiranno.
La Regione Abruzzo ha infatti stabilito una nuova data di inizio per l’inizio dei saldi estivi, rispetto a quanto annunciato mesi fa (leggi QUI), e alla luce anche dell’emergenza sanitaria e da quanto deliberato, il 7 maggio scorso, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La decisione è stata presa all’unanimità dagli assessori regionali alle Attività economiche e produttive.

La nuova data di inizio dei saldi estivi 2020 è stata pertanto fissata per l’1 agosto 2020 (al posto del 4 luglio). Come specificato dalla Regione Abruzzo, lo “spostamento dei saldi potrà consentire a tutte le attività che a causa del lockdown hanno subito pesanti cali di fatturato di poter recuperare in parte le vendite stagionali, andando incontro al comparto commerciale che ha subito la chiusura imposta dal Coronavirus, permettendo, altresì, anche ai consumatori di potersi riappropriare della ‘normalità’ che durante questa pandemia è venuta meno.”

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Di seguito la determinazione DPG015/253 del 20.05.2020 della Regione Abruzzo con la quale è stata ufficializzata la nuova data di avvio dei saldi estivi 2020:

1. l’inizio del periodo estivo nel quale possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, è posticipato dal 4 luglio 2020 al 1°agosto 2020 e per una durata massima di sessanta giorni;

2. l’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione al SUAP del competente Comune, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando, chiaramente:
 l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
 la data di inizio della vendita e la sua durata;
 la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa, nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
 la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie;

3. di disporre, a norma dell’art. 45, L.R. 23/2018, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.