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Spostamenti, Decreto Legge 2 dicembre 2020: testo completo e misure

Spostamenti, il Decreto Legge del 2 dicembre 2020: testo completo e misure.
Nella giornata di ieri, mercoledì 2 dicembre, il presidente della Repubblica, Mattarella, ha firmato un Decreto Legge con il quale vengono regolamentati gli spostamenti a cavallo tra il mese di dicembre 2020 e i primi giorni di gennaio 2021, con nuovi divieti e misure in particolare per quanto riguarda l’intero periodo delle “festività natalizie” e di fine anno (21 dicembre-6 gennaio) e nello specifico le giornate di Natale e di Capodanno (25 e 26 dicembre e 1 gennaio).

L’entrata in vigore del provvedimento è oggi, giovedì 3 dicembre, come specificato anche sulla Gazzetta Ufficiale, dove il Decreto Legge è stato pubblicato.
Di seguito il testo completo del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n.158, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”. note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2020:

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Art. 1
Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «di durata non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e’ vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e’ vietato altresi’ ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

3. Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 possono altresi’ prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge.

Art. 2
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 2 dicembre 2020