Spiagge e orti Abruzzo, nuova ordinanza del presidente Marsilio: chiusure e aperture.
Il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nella giornata di lunedì 13 aprile ha firmato una nuova ordinanza nella quale sono contenute nuove misure per contrastare il Coronavirus, e che riguardano, tra gli altri, stabilimenti balneari, spiagge, orti e vigneti.
AGGIORNAMENTO: Nuova ordinanza (n. 37 del 15 aprile) del presidente Marsilio con interpretazioni sull’ordinanza numero 36. I dettagli e il testo integrale della nuova ordinanza su QUESTO LINK
Luoghi, questi ultimi, per i quali sono state disposte aperture e chiusure a seconda dei casi.
Di seguito i dettagli dell’ordinanza n. 36 del 13 aprile 2020 firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio nella giornata di Pasquetta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio della regione Abruzzo1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Abruzzo
sono adottate le seguenti misure di contenimento:a) sono chiusi al pubblico i parchi acquatici, gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza; gli operatori turistico-balneari ed il personale addetto, al fine di tutelare le risorse naturali del mare e della costa, sono autorizzati ad effettuare i necessari ed urgenti lavori nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/ recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto ciò ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali già adottati;
b) è consentita l’attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.
Art. 2
Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-191. I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all’adozione di una prossima ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione
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