[Pescara]

Balneazione a Pescara, divieti permanenti e temporanei: ecco dove, l’ordinanza [MAPPA]

Balneabilità a Pescara per quanto riguarda il 2018. Il sindaco Marco Alessandrini ha appena firmato un’apposita ordinanza (ordinanza numero 51 del 19 aprile 2018), nella quale vengono illustrate le prescrizioni relative alla stagione balneare e ai tratti del mare interdetti alla balneazione a Pescara.

Per quanto concerne la stagione balneare, come specificato nell’ordinanza, nella regione Abruzzo quest’ultima parte dall’1 maggio e dura fino al 30 settembre (come stabilito dalla Delibera di G.R. n. 169 del 21/03/2018).
Per guardare le mappe relative alle zone nelle quali è stato istituito il divieto di balneazione (permanente o temporaneo, a seconda dei casi), clicca sull’immagine qui di seguito:

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Per quanto riguarda nello specifico i tratti di mare a Pescara interessati dall’ordinanza, in alcuni tratti è stato istituito il divieto di balneazione temporaneo, mentre in altri tratti il divieto risulta permanente.

Ecco qui di seguito, in dettaglio, ciò che prescrive l’ordinanza appena firmata dal sindaco:

  • il divieto temporaneo di balneazione a partire dalla data odierna e fino alla riapertura alla balneazione che dovrà avvenire secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 169 del 21/03/2018, al fine di salvaguardare la salute pubblica, nella zona circoscritta delle acque del mare di pertinenza:
    – del punto di monitoraggio IT013068028004 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,4714 Long. 14,2178) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Balilla” comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.46877 ; Long. 14.22223);
    – del punto di monitoraggio 1T013068028011 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,473133 Long. 14,214572) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via Galilei” comprendente il tratto di costa tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 -Decimali Lat. 42. 4736130 ; Long. 14.2135850) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653);
  • l’apposizione degli appositi cartelli di “Divieto di Balneazione Temporaneo” (simbolo stabilito con “Decisione di Esecuzione della Commissione” del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/05/2011) collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4736130 ; Long. 14.2135850) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.46877 ; Long. 14.22223), così come indicato nelle planimetrie allegate alla presente;
  • il divieto permanente di balneazione, secondo le modalità di cui alla Delibera di G.R. n. 169 del 21/03/2018 , al fine di salvaguardare la salute pubblica, nel tratto di costa relativo alle acque del molo NORD del fiume Pescara comprese tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42. 4687700; Long. 14.2222300) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4677900; Long. 14.2262750);
  • l’apposizione degli appositi cartelli di “Divieto Permanente di Balneazione” (simbolo stabilito con “Decisione di Esecuzione della Commissione” del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/05/2011) collocati nel tratto di costa compreso tra il punto di inizio costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42. 4687700 ; Long. 14.2222300) ed il punto fine costa con coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.4677900 ; Long. 14.2262750), così come indicato nelle planimetrie allegate alla presente;

Nella stessa ordinanza sono presenti anche ulteriori dettagli relativi alla eventuale riapertura alla balneazione, e alle multe previste per i trasgressori.
Ecco ciò che si “avvisa” nell’ordinanza:

– che le acque di balneazione con divieto di balneazione temporaneo potranno essere riaperte alla balneazione qualora lo consentano gli esiti delle analisi che saranno effettuate nel corso della stagione estiva, in conformità a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30/03/2010, art. 2, comma 4, lettera a) e b);
– che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza verrà comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a E 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. applicando le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..;

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