[Cronaca]

Ordinanza presidente Regione Abruzzo n. 15 del 12 marzo 2021: testo e misure

Ordinanza del presidente della Regione Abruzzo n. 15 del 12 marzo 2021: testo e misure. Come annunciato ieri dalla Regione (leggi i dettagli su QUESTO LINK), il governatore Marco Marsilio ha firmato una nuova ordinanza nella quale vengono disposte nuove misure per contrastare la diffusione del Covid. Vengono prorogate delle prescrizioni già adottate in precedenza, e viene anche aggiornato l’elenco dei relativi comuni interessati. Novità anche per quanto riguarda le scuole e la relativa sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Di seguito il testo integrale dell’ordinanza n. 15 del 12.03.2021 del presidente della Regione Abruzzo, avente come oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Proroga e integrazione delle misure dell’OPGR 13/2021”:

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ORDINA

1) l’applicazione delle misure di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021 come d seguito:
Provincia di Pescara: conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021, con esclusione dei comune di Turrivalignani, Scafa, Caramanico Terme, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de’ Passeri ed integrazione, tra gli stessi, dei comuni di Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Rosciano, Catignano, sottoposizione a sorveglianza particolare per il comune di Penne;

Provincia di Chieti: conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021; conferma della sorveglianza particolare per i comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Atessa, Guardiagrele, Altino, Torino di Sangro, Orsogna, Colle di Mezzo; esclusione dalla sorveglianza particolare dei comuni di San Salvo e Vasto;

Provincia di Teramo: conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021, con l’aggiunta del comune di Tortoreto; sottoposizione a sorveglianza particolare dei comuni di Colonnella, Alba Adriatica, Castellalto, Mosciano S. Angelo, Notaresco;

Provincia di L’Aquila: conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021 con esclusione del comune di Roccaraso ed applicazione delle misure restrittive ai Comuni di Rivisondoli, Sante Marie; sottoposizione a sorveglianza particolare dei comuni di Barete, Campo di Giove, Prezza, Rocca di Mezzo, Scontrone, Pescocostanzo, Castel di Sangro e Pratola Peligna;

2) la proroga, con decorrenza dal 15.03.2021 e sino alla data del 06.04.2021, su tutto il territorio regionale, delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021 riguardanti le attività scolastiche, didattiche e di formazione di cui agli artt. 3-4-5 del dispositivo della stessa;

3) che la decorrenza del presente provvedimento sia immediata per i comuni per i quali è confermata l’applicazione delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 13/2021;

4) che la decorrenza del presente provvedimento sia fissata alla data del 15.03.2021 per i comuni per i quali è prevista l’inclusione e l’esclusione nelle/dalle misure restrittive ex O.P.G.R. n. 13/2021;

5) che la decorrenza del presente provvedimento sia immediata per i comuni assoggettati/esclusi a/da sorveglianza particolare;

6) che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge – sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

7) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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