[Cronaca]

Coronavirus Abruzzo, nuova ordinanza presidente Marsilio 9 marzo: misure e provvedimenti

Emergenza Coronavirus Abruzzo, nuova ordinanza del presidente della Regione Marsilio.
Nella serata di oggi, lunedì 9 marzo, il governatore della Regione Abruzzo ha firmato una nuova ordinanza (dopo quella relativa agli obblighi per coloro che sono rientrati in Abruzzo, leggi tutti i dettagli QUI) per prevenire e contrastare la diffusione del Covid-19 (per il VIDEO con tutti i dettagli del nuovo Decreto illustrati dal premier Giuseppe Conte clicca QUI).

Qui di seguito il testo dell’ordinanza n.3 del 9 marzo 2020 firmata dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio:

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ORDINA

1. di adottare per l’intera durata dell’emergenza Covid-19 le misure urgenti esplicitate nell’Allegato A, ispirate all’obiettivo prioritario di minimizzare il rischio dovuto all’emergenza epidemiologica, ridurne l’impatto sui servizi sanitari e sociali per assicurare la funzionalità di questi ultimi durante la fase emergenziale e monitorare costantemente l’efficacia degli interventi intrapresi secondo un criterio di modularità su livelli di emergenza;

2. di sospendere fino al 3 aprile 2020 le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo nei limiti e alle condizioni stabilite nell’Allegato B;

3. di precisare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020, stabilendo che, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; resta inoltre esclusa l’applicabilità della misura, in conformità all’Ordinanza di Protezione Civile n. 646 dell’8 marzo 2020, al transito e al trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e verso le zone indicate nel citato articolo;

4. di integrare il contenuto dell’Ordinanza Presidenziale n.2 dell’8 marzo 2020, prevedendo per il cittadino la possibilità di segnalare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate anche in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi- zona-rossa, fermo restando l’obbligo di segnalare al medico la propria condizione in caso di insorgenza di sintomi;

5. di precisare che, anche in caso di segnalazione già effettuata al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’operatore del servizio di sanità pubblica territorialmente competente, ai sensi della precitata Ordinanza Presidenziale n. 2 dell’8 marzo 2020, al fine di integrare i dati già forniti, il cittadino è invitato a comunicare il proprio rientro dalle Regioni e Province interessate in modalità telematica all’indirizzo https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi- zona-rossa ;

6. di potenziare l’offerta di posti letto e assistenza di terapia intensiva, malattie infettive, pneumologia e di ogni altro reparto utile a fronteggiare i bisogni dei possibili pazienti critici affetti da COVID-19, attivando in urgenza, da parte delle Asl, anche in deroga ai procedimenti ordinari,

posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione delle degenze ordinarie;

7. di evitare, a carico delle Asl, il congestionamento delle strutture di emergenza, favorendo la ricollocazione degli utenti presso le altre strutture del servizio sanitario regionale;

8. di privilegiare, a carico delle Asl e del personale medico, ove possibile, per ragioni di sanità pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti di consulto telefonico, televisita, teleassistenza e telemonitoraggio;

9. di acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dall’art. 34 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 dando mandato alla Protezione Civile per le relative procedure di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

10. che il datore di lavoro delle strutture territoriali pubbliche e private provveda all’immediata rivalutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali legati ai fornitori operanti a stretto contatto con il personale sanitario e non sanitario, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., assicurando al personale adeguati dispositivi di protezione individuale;

11. l’osservanza scrupolosa, a carico delle Asl, delle disposizioni dei DPCM 4 marzo e 8 marzo 2020 con particolare riferimento al Pronto Soccorso, ove, come richiesto dal DPCM del 01/03/2020, si autorizza l’accesso di un solo parente per paziente solo se autonomamente dotato di idoneo DPI;

12. l’osservanza rigorosa, a carico delle Asl, di percorsi di pre-triage in conformità alle previsioni della Circolare n. 2627 del 1° marzo 2020 del Ministero della Salute, tramite individuazione di aree dedicate alla sosta o degenza temporanea dei pazienti sospetti o di percorsi dedicati atti a garantire, nei presidi muniti di reparti di malattie infettive, il ricovero del paziente in condizioni di massima sicurezza per il personale sanitario, secondo le linee di indirizzo contenute nel verbale CREA del 29 febbraio 2020 o al trasporto in sicurezza degli stessi qualora i presidi ospedalieri siano sprovvisti di reparti di malattie infettive;

13. di garantire, a carico delle Asl, il trasporto dei pazienti in condizione di massima sicurezza secondo le indicazioni riportate nelle “Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da Covid-19” emanate dal Ministero della Salute in data 29 febbraio 2020;

14. di limitare quanto più possibile il trasporto in eliambulanza al fine salvaguardare la disponibilità di personale aeronautico e mezzi per garantire la continuità del servizio di elisoccorso;

15. di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e allertare le strutture private accreditate facenti parte della Rete ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima osservanza delle misure qui impartite e di quelle che saranno adottate dal Dipartimento Sanità in coordinamento con l’Unità di crisi regionale, in accordo con il RSR;

16. di raccomandare alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID-19, di ridimensionare l’attività in elezione in attesa di ulteriori indicazioni da parte di Dipartimento Sanità e secondo gli indirizzi dell’Unità di Crisi Regionale in accordo con il RSR;

17. di disporre che la popolazione assistita acceda ai servizi ambulatoriali nei casi strettamente necessari di cui all’Allegato B e osservando le buone pratiche di igiene respiratoria;

18. di raccomandare, ove disponibili, le modalità di formazione per i sanitari in FAD messi a disposizione da ISS sul proprio portale (EDUISS) privilegiando ove possibile le attività di formazione a distanza nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020;

19. di disporre che il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegua la propria attività professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria;

20. di demandare alle singole Direzioni Generali aziendali, in ragione delle diversità organizzative, anche strutturali (con particolare riferimento ai percorsi di pre accettazione e pre triage) e per motivazioni di efficacia amministrativa, l’istituzione di coordinamenti aziendali per il tramite delle Unità di Crisi Aziendali formalmente istituite con atto dei Direttori Generali, che sono responsabili e interlocutori sia nei confronti dell’Unità di Crisi regionale che del Referente Sanitario Regionale per le Emergenze (RSR);

21. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l’esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta regionale.

Il testo completo dell’ordinanza è disponibile QUI

L’allegato A è consultabile cliccando su QUESTO LINK

L’allegato B è visualizzabile QUI

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