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Negozi alimentari e prima necessità in Abruzzo, chiusure e orari: ordinanza presidente Marsilio

Esercizi commerciali per vendita di generi alimentari e di prima necessità chiusi nei giorni festivi in Abruzzo e nuovi orari di apertura: l’ordinanza del presidente della Regione Marco Marsilio.
Nella giornata di oggi, martedì 7 aprile, il governatore dell’Abruzzo ha firmato un’apposita ordinanza che riguarda le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sul territorio regionale durante l’emergenza Coronavirus in corso (per tutti i dati sul Covid 19 in Abruzzo aggiornati a oggi, 7 aprile, clicca su QUESTO LINK)

Nell’ordinanza del presidente Marco Marsilio (n. 26 del 7 aprile 2020), vengono stabiliti gli orari di apertura di tale tipologia di esercizi commerciali, e la chiusura nei giorni festivi.
Fanno eccezione farmacie e parafarmacie. L’ordinanza in questione è già in vigore.
Qui di seguito le prescrizioni in essa contenute:

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ORDINA
1. Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangono chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie purché sia consentito l’accesso, se poste all’interno di centri commerciali, alle sole predette attività.
2. Le attività di cui al punto 1 possono rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore. In ogni caso deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro ed è consentito l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
3. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è valida fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 19/2020.
4. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti della Regione.