[Cronaca]

Stop a interventi chirurgici programmati in Abruzzo per emergenza Covid: ordinanza presidente Marsilio

Stop a interventi chirurgici programmati in Abruzzo per l’emergenza Covid (eccetto le urgenze): il testo dell’ordinanza del presidente Marsilio.
Il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nella giornata di lunedì 2 novembre ha formato un’apposita ordinanza (n. 97 del 2/11/2020) con la quale vengono “sospesi” tutti gli interventi chirurgici programmati (fatta eccezione per le urgenze), fino al 24 novembre prossimo, per far fronte all’emergenza Coronavirus. 

Come specificato dalla Regione tramite social, “Il provvedimento è stato preso al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive, sub-intensive e delle malattie infettive e per aumentare la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza da COVID-19”.

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Di seguito l’ordinanza n. 97 del 2 novembre 2020 firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni inerenti le prestazioni sanitarie di ricovero differibili”:

ORDINA

1. per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio epidemico vigenti, nel territorio regionale, dal 2 novembre 2020 al 24 novembre 2020:

2. di disporre la rimodulazione, variabile a seconda delle specifiche esigenze organizzative delle Aziende Sanitarie Locali, dei ricoveri per interventi chirurgici programmati al fine di favorire il massimo impiego possibile delle terapie intensive e subintensive e la disponibilità di personale sanitario per l’emergenza da COVID-19. La rimodulazione è valida per tutti i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione degli interventi oncoematologici di classe A o di alta specialità non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatte salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle ASL;

3. di disporre che i Direttori Sanitari Aziendali, tramite le Direzioni Sanitarie di Presidio, provvedano
ad incrementare, anche in deroga rispetto ai procedimenti ordinari e nelle more dell’implementazione
della rete ospedaliera Covid approvata con DGR 334/2020 così come modificata da DGR 443/2020 in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2 del D.L. 34/2020, i posti letto di Terapia Intensiva, Malattie
Infettive, Pneumologia ed Area Medica subintensiva dei Presidi Ospedalieri pubblici, tramite il reimpiego del personale reso disponibile dalla rimodulazione dei ricoveri elettivi;

4. di disporre la non sospensione delle IVG chirurgiche;

5. al Referente Sanitario Regionale per le emergenze (RSR) di disporre, qualora ricorrano esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all’emergenza COVID-19 e sentiti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie del SSR, le assegnazioni temporanee del personale sanitario – in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale – presso quelle ASL che presentino maggiori necessità assistenziali, con assegnazione in via prioritaria del personale che abbia manifestato la propria disponibilità;

6. la presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai Sindaci dei Comuni interessati ed al Dipartimento Protezione Civile regionale;

7. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

8. la presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente Ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I testo completo dell’ordinanza è visualizzabile e scaricabile cliccando sul link qui di seguito:

ordinanza-97-2020-regione-abruzzo

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