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Blocco traffico provincia Pescara e Abruzzo per maltempo: giorni e dettagli ordinanza divieto transito

Divieto di transito per maltempo su tutte le strade della provincia di Pescara, di Chieti, dell’Aquila e di Teramo per alcune categorie di veicoli: questo, in estrema sintesi, quanto disposto dalle prefetture delle quattro province dell’Abruzzo alla luce dell’allerta meteo in corso.
L’ordinanza firmata dal Prefetto di Chieti per quanto riguarda la provincia di competenza (leggi i dettagli QUI), è stata infatti adottata anche dal prefetto di Pescara (e da quelli di Teramo e L’Aquila).

L’ordinanza è valida dalle ore 22 di oggi, domenica 25 febbraio, fino “a cessate esigenze” per le province di Pescara e L’Aquila (per Chieti e Teramo, al momento, il divieto sarà valido fino alle ore 24 di martedì 27 febbraio), e riguarda i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali.

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Il divieto è valido sull’intero sistema viario extraurbano della provincia di Pescara, compreso il sistema autostradale.
Per quanto riguarda le eccezioni al blocco del traffico, come specificato nella nota diffusa dalla prefettura di Pescara, sono esclusi dal divieto le seguenti categorie:

  • i veicoli che trasportano derrate alimentari deperibili,
  • se autorizzati dalla Prefettura competente:
    -i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi di quelli di cui al punto 1 che, per loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido depe-rimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito/vendita, nonché i veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
    -i veicoli adibiti al trasporto di cose allorché il trasporto stesso presenti assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi i veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, nei casi previsti dall’art. 4 lett. c) del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti n. 571 del 19/12/2017;
  • i veicoli militari e delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile nonché i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi indispensabili o di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzature occorrenti a tale fine e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio.