Search

Divieto botti Montesilvano, l’ordinanza: i giorni e le multe previste

Botti vietati a Montesilvano, l’ordinanza del sindaco: i giorni e le multe previste.
Il sindaco della città adriatica in provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, ha firmato oggi, 31 dicembre, un’apposita ordinanza che vieta lo scoppio di botti e petardi sul territorio comunale fino all’Epifania (ordinanze simili sono state firmate anche dai sindaci di Pescara, leggi i dettagli su QUESTO LINK, e di Città Sant’Angelo, leggi QUI).

In base all’ordinanza N. 70 del 31/12/2020, a Montesilvano è vietato lo scoppio di botti nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, e per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

Inserisci il tuo codice AdSense qui

Di seguito il testo dell’ordinanza firmata dal sindaco di Montesilvano, e avente per oggetto “Divieto di scoppio di petardi, botti e simili su tutto il territorio comunale dal 31 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021”:

ORDINA IL DIVIETO dal 31 Dicembre 2020 al 06 Gennaio 2021

ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all’articolo 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti. E’ fatta eccezione, ma sempre con un controllo adeguato dei relativi effetti, per i materiali pirotecnici che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di semplici effetti luminosi.

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di controllarne l’uso per evitare l’effettuazione degli spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili vietati con il presente provvedimento e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità su strade pubbliche o ad uso pubblico;
b) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro ed affinché i minori non raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione di attivarsi per adottare tutte le precauzioni per limitare il disagio agli stessi determinato da eventuali scoppi incontrollati.

AVVERTE

– che ai sensi dell’articolo 7 bis del TUEL le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti ai sensi dell’articolo 650 c.p.;
– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.