Botti vietati a Città Sant’Angelo, l’ordinanza: i giorni e le multe previste.
Nella giornata di oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, il sindaco della città angolana, Matteo Perazzetti, ha firmato un’apposita ordinanza che riguarda l’utilizzo di prodotti pirotecnici sul territorio comunale, con relativi divieti e prescrizioni.
Il divieto è valido per l’ultimo giorno dell’anno e il primo giorno del 2021 (31 dicembre 2020 – 1 gennaio 2021).
Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
Di seguito il testo completo dell’ordinanza nr. 120 del 30/12/2020 firmata dal sindaco di Città Sant’Angelo, Perazzetti, avente per oggetto “ordinanza contingibile e urgente relativa all’utilizzo di prodotti pirotecnici nel territorio comunale”:
ORDINA
ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali, su tutto il territorio comunale nei giorni 31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021:
1. il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali di cui al D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, di ogni tipo di fuoco d’artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
2. il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
3. il divieto, per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentirne a chiunque l’uso, per l’effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
4. il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all’art. 4 del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;
5. il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi d’artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi d’artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;R A C C O M A N D A
a) di acquistare artifici pirotecnici esclusivamente presso gli esercizi commerciali autorizzati a tale tipologia di vendita;
b) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
c) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;A V V E R T E C H E
salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella
presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D. Lgs.
267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L.
689/1981.
foto di repertorio