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Abruzzo zona rossa, ordinanza presidente Regione Marsilio: testo, misure e durata

Abruzzo zona rossa, ordinanza presidente Marsilio: testo, misure e durata
Oggi, lunedì 16 novembre 2020, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato un’apposita ordinanza con ulteriori misure e restrizioni per il territorio regionale, per far fronte all’emergenza sanitaria in corso e per contrastare la diffusione del Covid 19 (per i dati sui casi e la situazione Coronavirus in Abruzzo aggiornati a oggi, clicca su QUESTO LINK).

L’ordinanza in questione è la numero 102 del 16 novembre 2020, avente per oggetto:

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Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le prescrizioni contenute nell’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo saranno valide a partire dalla giornata di mercoledì 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre prossimo (salvo diverso provvedimento).

AGGIORNAMENTO: Zone rosse, cosa si può fare? Le risposte alle FAQ sulle misure e sulle restrizioni su QUESTO LINK

In base a quanto stabilito, sul territorio della regione Abruzzo si applicano le misure previste dall’articolo 3 del Dpcm del 3 novembre (peer il testo completo del Decreto del 3 novembre 2020 clicca su QUESTO LINK), ossia quelle relative alle aree di colore rosso (l’Articolo 3 del Dpcm 3 novembre 2020 riguarda infatti “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”).

Di seguito il testo dell’ordinanza del presidente Marsilio:

ORDINA

1. che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 e ferme restando le misure previste nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, le misure di cui all’articolo 3 del medesimo decreto del presidente del Consiglio sono applicate in tutto il territorio della Regione Abruzzo;

2. che la presente ordinanza produce effetti dal 18 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, salvo diverso provvedimento; 

3. la presente Ordinanza è trasmessa al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della Salute, al Prefetto territorialmente competente, ai sindaci dei comuni interessati e al dipartimento Protezione civile regionale, all’ufficio scolastico regionale;

4. la presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Di seguito, in dettaglio, il testo dell’Articolo 3 del Dpcm del 3 novembre 2020:

Art. 3
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province
autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonche’ sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d’intesa con il presidente della Regione interessata, puo’ essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, l’esenzione dell’applicazione delle misure di cui al comma 4.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) e’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonche’ all’interno dei medesimi
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e’ consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 e’ consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche’ sia consentito l’accesso alle sole predette attivita’ e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita’ svolta, i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attivita’ previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese;
sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) e’ consentito svolgere individualmente attivita’ motoria in prossimita’ della propria abitazione purche’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e’ altresi’ consentito lo svolgimento di attivita’ sportiva
esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita’ scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita’ a distanza. Resta salva la possibilita’ di svolgere attivita’ in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita’ e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) e’ sospesa la frequenza delle attivita’ formative e curriculari delle Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita’ a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche’ le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita’, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Universita’, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalita’ in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui
all’allegato 18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita’ che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita’ lavorativa in
modalita’ agile.
5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure piu’ rigorose.